Sangue, cosa impone la Direttiva europea 2002/98/CE del 27 gennaio 2003 2018-02-28T17:23:18+01:00

Sangue, cosa impone la Direttiva europea 2002/98/CE del 27 gennaio 2003

 

 

DIRETTIVA 2002/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 2003
che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione
e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva
2001/83/CE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunitàeuropea, e in particolare
l’articolo 152, paragrafo 4, lettera a),
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del
trattato (4), visto il progetto comune approvato il 4 novembre
2002 dal comitato di conciliazione,
considerando quanto segue:
(1) L’ampia utilizzazione terapeutica del sangue umano
rende necessario garantire la qualitàe la sicurezza del
sangue intero e dei suoi componenti, per prevenire in
particolare la trasmissione di malattie.
(2) La disponibilitàdel sangue e dei suoi componenti utilizzati
a fini terapeutici dipende ampiamente dai cittadini
della Comunitàche sono disposti a donarli. Al fine di
salvaguardare la salute pubblica ed evitare la trasmissione
di malattie infettive occorre adottare tutte le
misure precauzionali durante la raccolta, lavorazione,
distribuzione e utilizzazione, avvalendosi in maniera
appropriata dei progressi scientifici compiuti in materia
di ricerca, di inattivazione e di eliminazione degli agenti
patogeni trasmissibili attraverso trasfusione.
(3) La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano (5), ha
garantito la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei medicinali
derivati dal sangue e dal plasma umano che
vengono preparati industrialmente. Tuttavia, il fatto che
quest’ultima direttiva escluda specificamente dal suo
ambito d’applicazione il sangue intero, il plasma e le
cellule sanguigne d’origine umana, ha creato una situazione
in cui la qualitàe la sicurezza dei componenti del
sangue e del plasma destinati alla trasfusione e non trattati
non sono soggette ad alcuna normativa comunitaria
vincolante. È pertanto indispensabile che esistano disposizioni
comunitarie volte ad assicurare che la qualitàe la
sicurezza del sangue e dei suoi componenti, a qualunque
uso siano destinati, siano analoghe lungo tutto il
percorso trasfusionale in tutti gli Stati membri, tenendo
in considerazione la libertàdi movimento dei cittadini
nell’ambito del territorio comunitario. La determinazione
di parametri elevati di qualitàe sicurezza contribuirà
pertanto a rassicurare il pubblico in merito al fatto che il
sangue umano e i suoi componenti derivati da donazioni
effettuate in altri Stati membri soddisfano comunque gli
stessi requisiti previsti nel proprio paese.
(4) Per quanto riguarda l’utilizzazione del sangue o dei suoi
componenti in quanto materia prima per la produzione
di medicinali, l’articolo 3 della direttiva 2001/83/CE fa
riferimento ai provvedimenti che gli Stati membri
devono adottare per evitare la trasmissione di malattie
infettive, comprese l’applicazione delle monografie della
Farmacopea europea e delle raccomandazioni del Consiglio
d’Europa e dell’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS), in particolare per quanto concerne la selezione
ed il controllo dei donatori di sangue e di plasma. Inoltre
gli Stati membri dovrebbero prendere misure per
promuovere l’autosufficienza della Comunitàin materia
di sangue umano o di componenti del sangue e per incoraggiare
le donazioni di sangue e di componenti del
sangue volontarie e gratuite.
(5) Al fine di assicurare un livello equivalente di sicurezza e
di qualitàdei componenti del sangue, a qualunque uso
siano destinati, la presente direttiva dovrebbe istituire
requisiti tecnici per la raccolta e il controllo del sangue e
dei componenti del sangue, comprese le materie prime
per la produzione di medicinali. È pertanto necessario
modificare in tal senso la direttiva 2001/83/CE.
(6) La comunicazione della Commissione del 21 dicembre
1994, relativa alla sicurezza e all’autosufficienza del
sangue nella Comunitàeuropea, ha individuato l’esigenza
di elaborare una strategia in materia di sangue per
aumentare la fiducia nella sicurezza del percorso trasfusionale
e promuovere l’autosufficienza nella Comunità
europea.
(7) Il Consiglio, nella sua risoluzione del 2 giugno 1995,
sulla sicurezza delle trasfusioni e l’autosufficienza di
sangue nella Comunitàeuropea (6), ha invitato la
Commissione a presentare proposte adeguate al fine di
elaborare una strategia in questa materia.
L 33/30 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8.2.2003
(1) GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 141 e
GU C 75 E del 26.3.2002, pag 104.
(2) GU C 221 del 7.8.2001, pag. 106.
(3) GU C 19 del 22.1.2002, pag. 6.
(4) Parere del Parlamento europeo del 6 settembre 2001 (GU C 72 E
del 21.3.2002, pag. 289), posizione comune del Consiglio del 14
febbraio 2002 (GU C 113 E del 14.5.2002, pag. 93) e decisione del
Parlamento europeo del 12 giugno 2002 (non ancora pubblicata
nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 18
dicembre 2002 e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2002.
(5) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. (6) GU C 164 del 30.6.1995, pag. 1.
(8) Nella sua risoluzione del 12 novembre 1996 su una strategia
per la sicurezza delle trasfusioni e l’autosufficienza
di sangue nella Comunitàeuropea (1), il Consiglio ha
invitato la Commissione a presentare proposte con carattere
d’urgenza al fine di favorire lo sviluppo di un’impostazione
coordinata riguardo alla sicurezza del sangue e
dei prodotti del sangue.
(9) Il Parlamento europeo, nelle sue risoluzioni sulla sicurezza
e l’autosufficienza del sangue grazie alle donazioni
volontarie e gratuite nella Comunitàeuropea del 14
settembre 1993 (2), del 18 novembre 1993 (3), del 14
luglio 1995 (4) e del 17 aprile 1996 (5), ha sottolineato
l’importanza di assicurare il più alto livello possibile di
sicurezza del sangue ed ha ribadito il suo costante
appoggio all’obiettivo dell’autosufficienza nella Comunità
europea.
(10) Nel redigere le disposizioni della presente direttiva si è
tenuto conto del parere del Comitato scientifico per i
prodotti medicinali e i dispositivi medici nonché dell’esperienza
internazionale acquisita in questo settore.
(11) La natura delle trasfusioni autologhe richiede un esame
specifico dei tempi e dei modi di applicazione delle varie
disposizioni della presente direttiva.
(12) Le banche del sangue degli ospedali sono unitàospedaliere
che effettuano un numero limitato di attività,
conservazione, distribuzione e test di compatibilità. Al
fine di assicurare che siano preservate la qualitàe la sicurezza
del sangue e dei suoi componenti lungo tutto il
percorso trasfusionale, tenendo conto nel contempo
della natura e delle funzioni specifiche delle banche del
sangue degli ospedali, solo le disposizioni inerenti alle
attivitàin questione dovrebbero essere applicate a dette
banche.
(13) Gli Stati membri dovrebbero assicurare l’esistenza di un
meccanismo adeguato per la designazione, l’autorizzazione,
l’accreditamento e la concessione di licenze, per
assicurare che le attivitàdei centri ematologici siano
effettuate conformemente ai requisiti della presente direttiva.
(14) Gli Stati membri dovrebbero organizzare misure d’ispezione
e di controllo, attuate da funzionari che rappresentino
le autoritàcompetenti, al fine di garantire la conformitàdei
centri ematologici con le disposizioni della
presente direttiva.
(15) Il personale che interviene direttamente nella raccolta,
nel controllo, nella lavorazione, nella conservazione e
nella distribuzione del sangue e di suoi componenti
dovrebbe essere in possesso della necessaria qualificazione
e ricevere una formazione tempestiva e adeguata,
lasciando impregiudicata l’applicazione della normativa
comunitaria vigente sul riconoscimento delle qualifiche
professionali e sulla protezione dei lavoratori.
(16) I centri ematologici dovrebbero stabilire e mantenere
sistemi di qualitàriguardanti tutte le attivitàche determinano
gli obiettivi e le competenze in materia di politica
della qualità, e dovrebbero attuarli mediante programmi
di qualità, controlli di qualità, garanzie di qualità nonché
miglioramento della qualitànel quadro dei suddetti
sistemi, tenendo conto dei principi di buone prassi di
fabbricazione e del sistema comunitario di valutazione
della conformità.
(17) Occorre istituire un sistema adeguato grazie al quale sia
possibile rintracciare il percorso del sangue intero e dei
suoi componenti. È necessario incrementare la rintracciabilitàdel
percorso mediante accurate procedure di identificazione
del donatore, del paziente e del laboratorio,
mediante la tenuta di registri e mediante un adeguato
sistema di identificazione e di etichettatura. È auspicabile
che sia elaborato un sistema per rendere possibile l’unica
e inequivocabile identificazione delle donazioni di
sangue e dei componenti del sangue nella Comunità.
Ove si tratti di sangue e componenti del sangue importati
da paesi terzi, è importante che i centri ematologici
assicurino un livello equivalente di rintracciabilitànelle
fasi precedenti l’importazione nella Comunità. Gli stessi
requisiti in materia di rintracciabilitàapplicabili al
sangue e ai componenti del sangue raccolti nella Comunitàdovrebbero
essere assicurati nelle fasi successive
all’importazione.
(18) È importante introdurre una serie di procedure di vigilanza
organizzate per raccogliere e valutare le informazioni
sugli incidenti o reazioni indesiderate inaspettati
connessi alla raccolta del sangue e dei suoi componenti
allo scopo di prevenire il prodursi di incidenti o reazioni
indesiderate analoghi o equivalenti migliorando così la
sicurezza delle trasfusioni con misure adeguate. A tal
fine dovrebbe essere istituito negli Stati membri un
sistema comune di notifica di incidenti gravi e reazioni
indesiderate gravi connessi alla raccolta, alla lavorazione,
al controllo, alla conservazione e alla distribuzione del
sangue e dei suoi componenti.
(19) È importante che quando si comunicano al donatore
risultati anomali sia fornita anche la consulenza pertinente.
(20) La moderna prassi della trasfusione di sangue si basa sui
principi della donazione volontaria, dell’anonimato del
donatore e del ricevente, della gratuitàdella donazione e
del carattere non lucrativo dei centri che forniscono
servizi di trasfusione sanguigna.
(21) Occorre adottare tutte le misure necessarie a garantire ai
futuri donatori di sangue o dei suoi componenti la riservatezza
di qualunque informazione collegata con la loro
salute che sia stata fornita al personale autorizzato, dei
risultati dei controlli sulle loro donazioni e della futura
rintracciabilitàdel percorso della loro donazione.
8.2.2003 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 33/31
(1) GU C 374 dell’11.12.1996, pag. 1.
(2) GU C 268 del 4.10.1993, pag. 29.
(3) GU C 329 del 6.12.1993, pag. 268.
(4) GU C 249 del 25.9.1995, pag. 231.
(5) GU C 141 del 13.5.1996, pag. 131.
(22) Ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 5, del trattato, le
disposizioni della presente direttiva non possono pregiudicare
le disposizioni nazionali sulla donazione di
sangue. L’articolo 152, paragrafo 4, lettera a), del trattato
stabilisce che non si può impedire agli Stati membri di
mantenere o introdurre misure protettive più rigorose
per quanto riguarda i parametri di qualitàe sicurezza del
sangue e dei suoi componenti.
(23) Le donazioni volontarie e gratuite di sangue sono un
fattore che può contribuire a parametri elevati di sicurezza
del sangue e dei suoi componenti e quindi alla
protezione della salute umana. Si dovrebbero sostenere
gli sforzi del Consiglio d’Europa in questo settore e si
dovrebbero prendere tutte le misure necessarie ad incoraggiare
le donazioni volontarie e gratuite mediante
misure e iniziative adeguate e garantendo ai donatori un
maggiore riconoscimento pubblico, aumentando in tal
modo anche l’autosufficienza. Andrebbe presa in considerazione
la definizione di donazione volontaria e
gratuita data dal Consiglio d’Europa.
(24) Il sangue e i suoi componenti utilizzati a fini terapeutici
o in dispositivi medici dovrebbero provenire da persone
il cui stato di salute garantisca che non si producano
effetti negativi a seguito della donazione e che gli eventuali
rischi di trasmissione di malattie infettive siano
ridotti al minimo; ciascuna donazione di sangue
dovrebbe essere controllata secondo norme le quali assicurino
che siano state adottate tutte le misure necessarie
per tutelare la salute delle persone che ricevono sangue e
suoi componenti.
(25) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1),
esige che i dati relativi alla salute di una persona siano
oggetto di una maggiore protezione. Essa contempla
tuttavia solo i dati personali, e non quelli resi anonimi.
La presente direttiva dovrebbe pertanto introdurre
norme addizionali di salvaguardia per impedire che si
proceda a modifiche non autorizzate dei registri di donazione,
o di lavorazione, o a rivelazioni non autorizzate
delle informazioni.
(26) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di
stabilire i requisiti tecnici e di apportare i necessari
cambiamenti a detti requisiti e agli allegati al fine di
adeguarli ai progressi scientifici e tecnici.
(27) La fissazione dei requisiti tecnici e gli adeguamenti al
progresso tecnico e scientifico dovrebbero tener conto
della raccomandazione del Consiglio, del 29 giugno
1998, sull’idoneitàdei donatori di sangue e di plasma e
la verifica delle donazioni di sangue nella CE (2), delle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d’Europa e
dell’OMS e anche delle indicazioni fornite dalle istituzioni
e organizzazioni europee interessate, come le
monografie della farmacopea europea.
(28) È necessario che la Comunitàdisponga della migliore
consulenza scientifica possibile in materia di sicurezza
del sangue e dei suoi componenti, in particolare per
quanto riguarda l’adeguamento delle disposizioni della
presente direttiva ai progressi scientifici e tecnici.
(29) I test dovrebbero essere effettuati in conformitàdelle
procedure scientifiche e tecniche più recenti che riflettono
le attuali migliori prassi così come definite e regolarmente
rivedute e aggiornate attraverso un adeguato
processo di consultazione di esperti. Tale processo di
revisione dovrebbe inoltre tenere debitamente conto dei
progressi scientifici in materia di ricerca, di inattivazione
e di eliminazione degli agenti patogeni trasmissibili attraverso
trasfusione.
(30) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva
sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalitàper
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (3).
(31) Per aumentare l’efficacia dell’attuazione delle disposizioni
adottate in applicazione della presente direttiva, è opportuno
prevedere sanzioni che gli Stati membri dovranno
applicare.
(32) Poiché gli scopi della presente direttiva, in particolare
quello di contribuire alla fiducia generale nella qualità
del sangue e dei suoi componenti donati e nella tutela
della salute dei donatori, quello di raggiungere l’autosufficienza
a livello comunitario e quello di sviluppare la
fiducia nella sicurezza del percorso trasfusionale tra gli
Stati membri, non possono essere realizzati in misura
sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, a causa
delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere
realizzati meglio a livello comunitario la Comunitàpuò
intervenire, in base al principio di sussidiarietàsancito
dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita
a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza
al principio di proporzionalitàenunciato nello
stesso articolo.
(33) L’organizzazione dei servizi sanitari e la fornitura dell’assistenza
medica dovrebbero continuare a rientrare
nell’ambito delle responsabilitàdi ciascuno Stato
membro,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivi
La presente direttiva stabilisce norme di qualitàe sicurezza del
sangue umano e dei suoi componenti, al fine di assicurare un
elevato livello di protezione della salute umana.
L 33/32 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8.2.2003
(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(2) GU L 203 del 21.7.1998, pag. 14. (3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alla raccolta e al controllo
del sangue umano e dei suoi componenti, a qualunque uso
siano destinati, nonché alla lavorazione, conservazione e distribuzione
degli stessi qualora siano destinati alla trasfusione.
2. Qualora il sangue umano e i suoi componenti vengano
raccolti e controllati per essere utilizzati esclusivamente in
trasfusioni autologhe e siano chiaramente indicati in quanto
tali, i requisiti che dovranno essere soddisfatti sono conformi ai
requisiti di cui all’articolo 29, lettera g).
3. La presente direttiva lascia impregiudicata l’applicazione
delle direttive 93/42/CEE (1), 95/46/CE e 98/79/CE (2).
4. La presente direttiva non si applica alle cellule staminali
del sangue.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) «sangue»: il sangue intero prelevato da un donatore e trattato
per la trasfusione o per l’elaborazione di prodotti derivati;
b) «componente del sangue»: componenti del sangue (globuli
rossi, globuli bianchi, piastrine, plasma) che possono essere
preparati a fini terapeutici con vari metodi;
c) «prodotto del sangue»: qualunque prodotto terapeutico derivato
dal sangue o dal plasma umano;
d) «trasfusione autologa»: trasfusione di sangue e dei suoi
componenti ottenuti attraverso predeposito in cui il donatore
e il ricevente sono la stessa persona;
e) «centro ematologico»: qualunque struttura o organismo che
è responsabile sotto qualunque aspetto della raccolta e del
controllo del sangue umano e dei suoi componenti,
qualunque ne sia la destinazione, nonché della lavorazione,
conservazione e distribuzione quando gli stessi siano destinati
alla trasfusione. Sono escluse le banche del sangue
degli ospedali;
f) «banca del sangue di un ospedale»: unitàospedaliera che
conserva e distribuisce sangue umano e i suoi componenti
e può controllarne la compatibilitàesclusivamente per l’uso
all’interno dell’ospedale, comprese le attivitàtrasfusionali
all’interno dell’ospedale;
g) «incidente grave»: qualunque evento negativo collegato con
la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la
distribuzione di sangue e di componenti del sangue che
può provocare la morte, determinare condizioni che
mettano in pericolo la vita o producano invaliditào incapacitàdei
pazienti, o determina o prolunga l’ospedalizzazione
o la morbilità;
h) «reazione indesiderata grave»: risposta inattesa del donatore
o del paziente connessa con la raccolta o la trasfusione di
sangue e dei suoi componenti che provoca la morte, mette
in pericolo la vita o produce invaliditào incapacità dei
pazienti, o produce o prolunga l’ospedalizzazione o la
morbilità;
i) «rilascio di componenti del sangue»: operazione che
consente di liberare dalla quarantena componenti del
sangue mediante sistemi e procedure intesi ad assicurare
che il prodotto finito soddisfa le specifiche del rilascio;
j) «esclusione»: sospensione dell’idoneitàdi una persona a
donare sangue o suoi componenti; tale sospensione può
essere definitiva o temporanea;
k) «distribuzione»: consegna di sangue e suoi componenti ad
altri centri ematologici, banche del sangue di ospedali e
produttori di derivati del sangue e del plasma. È esclusa la
distribuzione a scopo di trasfusione di sangue o di suoi
componenti;
l) «emovigilanza»: insieme delle procedure di sorveglianza
organizzate relative agli incidenti o alle reazioni indesiderate
gravi o inaspettati dei donatori o dei riceventi, nonché
al controllo epidemiologico dei donatori;
m) «ispezione»: controllo ufficiale e obiettivo, effettuato in
conformitàcon norme esistenti al fine di valutare il rispetto
della presente direttiva e di altre normative pertinenti e di
determinare i problemi.
Articolo 4
Applicazione
1. Gli Stati membri designano l’autoritào le autorità responsabili
per l’applicazione dei requisiti della presente direttiva.
2. La presente direttiva non impedisce ad alcuno Stato
membro di mantenere in vigore o introdurre nel proprio territorio
misure di protezione più rigorose purché siano conformi
al trattato.
In particolare, uno Stato membro può introdurre requisiti per
le donazioni volontarie e gratuite, che includono il divieto o la
restrizione delle importazioni di sangue e suoi componenti, per
assicurare un elevato livello di tutela della salute e per conseguire
l’obiettivo di cui all’articolo 20, paragrafo 1, purché siano
soddisfatte le condizioni del trattato.
3. Nell’esercitare le attivitàcontemplate dalla presente direttiva,
la Commissione può fare ricorso all’assistenza tecnica e/o
amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione e dei
beneficiari, in riferimento all’identificazione, preparazione,
gestione, vigilanza, verifica e controllo, nonché in riferimento
alle spese di sostegno.
8.2.2003 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 33/33
(1) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 concernente
i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1). Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 2001/104/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2001 (GU L 6 del
10.1.2002, pag. 50).
(2) Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU
L 331 del 7.12.1998, pag. 1).
CAPO II
OBBLIGHI DELLE AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI
Articolo 5
Designazione, autorizzazione, accreditamento o concessione
di una licenza per i centri ematologici
1. Gli Stati membri assicurano che le attivitàrelative alla
raccolta e al controllo del sangue umano e dei suoi componenti,
a qualunque uso siano destinati, nonché alla lavorazione,
alla conservazione e alla distribuzione degli stessi, ove siano
destinati alla trasfusione, siano effettuate unicamente da centri
ematologici che abbiano ottenuto una designazione, un’autorizzazione,
un accreditamento o una licenza a tal fine da parte
delle autoritàcompetenti.
2. Al fine del paragrafo 1, il centro ematologico fornisce alle
autoritàcompetenti le informazioni elencate nell’allegato I.
3. Le autoritàcompetenti, dopo aver verificato che il centro
ematologico sia conforme ai requisiti della presente direttiva,
indicano al centro stesso quali attivitàpuò avviare e a quali
condizioni.
4. Il centro ematologico può apportare modifiche sostanziali
alle sue attivitàsolo previa approvazione scritta delle autorità
competenti.
5. Le autoritàcompetenti possono sospendere o revocare la
designazione, l’autorizzazione, l’accreditamento o la licenza per
un centro ematologico qualora l’ispezione o le misure di
controllo dimostrino che il centro ematologico non soddisfa i
requisiti posti dalla presente direttiva.
Articolo 6
Banche del sangue degli ospedali
Gli articoli 7, 10, 11, paragrafo 1, 12, paragrafo 1, 14, 15, 22
e 24 si applicano alle banche del sangue degli ospedali.
Articolo 7
Disposizioni relative ai centri già esistenti
Gli Stati membri possono decidere di mantenere in vigore le
disposizioni nazionali durante nove mesi a decorrere dal
termine stabilito nell’articolo 32, affinché i centri ematologici
che operano in base alla legislazione interna possano conformarsi
ai requisiti della presente direttiva.
Articolo 8
Ispezioni e misure di controllo
1. Gli Stati membri assicurano che le autoritàcompetenti
organizzino ispezioni e misure di controllo adeguate nei centri
ematologici per garantire che i requisiti posti dalla presente
direttiva siano soddisfatti.
2. Le autoritàcompetenti organizzano ispezioni e misure di
controllo a intervalli regolari. L’intervallo tra due ispezioni o
misure di controllo non supera due anni.
3. Tali ispezioni e misure di controllo sono effettuate da
funzionari che rappresentano le autoritàcompetenti e che
hanno il potere di:
a) ispezionare sul proprio territorio i centri ematologici e le
strutture di qualsiasi terzo incaricato dal titolare della designazione,
dell’autorizzazione, dell’accreditamento o della
licenza di cui all’articolo 5 di effettuare procedimenti di
valutazione e di controllo secondo quanto stabilito dall’articolo
18;
b) prelevare campioni a fini di esame ed analisi;
c) esaminare qualunque documento riguardante l’oggetto dell’ispezione,
nel rispetto delle disposizioni vigenti negli Stati
membri al momento dell’entrata in vigore della presente
direttiva che pongano limiti a tale potere per quanto
riguarda le descrizioni dei metodi di preparazione.
4. Le autoritàcompetenti organizzano ispezioni e altre
misure di controllo adeguate in caso di incidenti gravi o
reazioni indesiderate gravi o timori in tal senso a norma dell’articolo
15.
CAPO III
DISPOSIZIONI SUI CENTRI EMATOLOGICI
Articolo 9
Persona responsabile
1. Il centro ematologico designa una persona («persona
responsabile») che ha le seguenti responsabilità:
— assicurare che ciascuna unitàdi sangue o di suoi componenti,
a qualunque uso sia destinata, sia raccolta e controllata
e, se destinata alla trasfusione, sia lavorata, conservata e
distribuita conformemente alle leggi vigenti nello Stato
membro,
— fornire informazioni alle autoritàcompetenti durante la
procedura di designazione, autorizzazione, accreditamento
o licenza di cui all’articolo 5,
— far sì che il centro ematologico soddisfi i requisiti di cui agli
articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
2. La persona responsabile risponde alle seguenti condizioni
minime di qualificazione:
a) possesso di un diploma, certificato o altro titolo che sancisca
un ciclo di formazione universitaria, o un ciclo di formazione
riconosciuto equivalente dallo Stato interessato, nel
settore delle scienze mediche o biologiche;
L 33/34 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8.2.2003
b) esperienza pratica post laurea di almeno due anni in settori
di pertinenza, in uno o più istituti autorizzati a effettuare
attivitàconnesse alla raccolta e/o al controllo del sangue
umano e dei suoi componenti o alla loro lavorazione,
conservazione e distribuzione.
3. Le funzioni di cui al paragrafo 1 possono essere delegate
ad altre persone aventi le qualificazioni di formazione ed esperienza
appropriate per poterle svolgere.
4. Il centro ematologico notifica alle autoritàcompetenti il
nome della persona responsabile di cui al paragrafo 1 e delle
altre persone di cui al paragrafo 3, unitamente a informazioni
in merito alle funzioni specifiche di cui sono responsabili.
5. Qualora la persona responsabile o le altre persone di cui
al paragrafo 3 siano provvisoriamente o permanentemente
sostituite, il centro ematologico comunica immediatamente alle
autoritàcompetenti il nome della nuova persona responsabile e
la data d’assunzione delle funzioni.
Articolo 10
Personale
Il personale che interviene nella raccolta, nel controllo, nella
lavorazione, nella conservazione e nella distribuzione del
sangue umano e dei suoi componenti possiede qualificazioni
appropriate per svolgere tali funzioni e riceve in tempo opportuno
una formazione adeguata e periodicamente aggiornata.
CAPO IV
GESTIONE DELLA QUALITÀ
Articolo 11
Sistema di qualità per i centri ematologici
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per
assicurare che ciascun centro ematologico istituisca e mantenga
un sistema di qualitàper centri ematologici basati sui principi
di buone prassi.
2. La Commissione stabilisce le norme e le specifiche comunitarie
di cui all’articolo 29, lettera h), per le attivitàrelative al
sistema di qualitàche devono essere svolte dai centri ematologici.
Articolo 12
Documentazione
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per
assicurare che i centri ematologici conservino i documenti relativi
alle procedure operative e agli orientamenti, i manuali di
formazione e di riferimento, nonché i moduli di resoconto.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per
assicurare che i funzionari incaricati di attuare le ispezioni e le
misure di controllo di cui all’articolo 8 abbiano accesso a tali
documenti.
Articolo 13
Tenuta di registri
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per
assicurare che i centri ematologici tengano registri relativi alle
informazioni prescritte negli allegati II e IV e a norma dell’articolo
29, lettere b), c) e d). I registri sono conservati per almeno
15 anni.
2. Le autoritàcompetenti conservano i registri relativi ai dati
ricevuti dai centri ematologici a norma degli articoli 5, 7, 8, 9 e
15.
CAPO V
EMOVIGILANZA
Articolo 14
Rintracciabilità del percorso
1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per
assicurare la rintracciabilitàdel percorso, dal donatore al ricevente
e viceversa, del sangue e dei suoi componenti che sono
raccolti, controllati, lavorati, conservati, rilasciati e/o distribuiti
sul loro territorio.
A tal fine, gli Stati membri assicurano che i centri ematologici
istituiscano un sistema di identificazione di ciascuna singola
donazione di sangue e di ciascuna unitàdi sangue e dei suoi
componenti in modo da consentire la piena rintracciabilitàdel
donatore nonché della trasfusione e del ricevente. Il sistema
deve identificare senza possibilitàdi errore ciascuna donazione
unica e tipo di componente del sangue. Tale sistema è istituito
conformemente ai requisiti di cui all’articolo 29, lettera a).
Per il sangue e componenti del sangue importati da paesi terzi,
gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione dei
donatori che deve essere applicato dai centri ematologici
consenta un livello equivalente di rintracciabilitàdel percorso.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per
assicurare che il sistema usato per l’etichettatura del sangue e
dei suoi componenti che sono raccolti, controllati, lavorati,
conservati, rilasciati e/o distribuiti sul loro territorio sia
conforme al sistema di identificazione di cui al paragrafo 1 e
alle norme di etichettatura di cui all’allegato III.
3. I dati necessari ai fini della piena rintracciabilità, in
conformitàdel presente articolo, sono conservati per almeno
30 anni.
Articolo 15
Notifica di incidenti gravi e di reazioni indesiderate gravi
1. Gli Stati membri assicurano che:
— qualunque incidente grave (evento accidentale o errore)
connesso alla raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla
conservazione e alla distribuzione del sangue e dei suoi
componenti che può influire sulla loro qualitàe sicurezza,
nonché qualunque reazione indesiderata grave osservata
durante o dopo la trasfusione che possa avere attinenza con
la qualitàe la sicurezza del sangue e dei suoi componenti
sia notificato alle autoritàcompetenti,
8.2.2003 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 33/35
— i centri ematologici stabiliscano una procedura accurata,
efficace e verificabile intesa a ritirare dalla distribuzione il
sangue e i suoi componenti associati alla notifica di cui si è
detto.
2. Tali incidenti gravi e reazioni indesiderate gravi sono
notificati conformemente alla procedura e al formato della notifica
di cui all’articolo 29, lettera i).
CAPO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ E ALLA SICUREZZA
DEL SANGUE E DEI SUOI COMPONENTI
Articolo 16
Fornitura di informazioni ai futuri donatori
Gli Stati membri assicurano che tutti i futuri donatori di sangue
o di suoi componenti della Comunitàsiano informati secondo
quanto richiesto dall’articolo 29, lettera b).
Articolo 17
Informazioni richieste ai donatori
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare
che, una volta espressa la volontàdi iniziare la donazione
di sangue o di suoi componenti, tutti i donatori della Comunità
forniscano al centro ematologico le informazioni richieste
nell’articolo 29, lettera c).
Articolo 18
Idoneità dei donatori
1. I centri ematologici provvedono affinché sussistano
procedimenti di valutazione per tutti i donatori di sangue e di
suoi componenti e affinché siano rispettati i criteri per le donazioni
richiesti nell’articolo 29, lettera d).
2. I risultati della valutazione e del controllo del donatore
sono documentati e qualsiasi risultato anomalo pertinente è
comunicato al donatore.
Articolo 19
Esame dei donatori
Un esame del donatore comprendente un colloquio è effettuato
prima di ciascuna donazione di sangue o di componente del
sangue. Un operatore sanitario qualificato è incaricato, in particolare,
di fornire al donatore e di raccogliere da lui le informazioni
necessarie per valutare la sua idoneitàa donare e, su tale
base, stabilisce l’idoneità.
Articolo 20
Donazione volontaria e gratuita del sangue
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare
le donazioni volontarie e gratuite di sangue per assicurare
che il sangue e i suoi componenti siano forniti, per quanto
possibile, mediante tali donazioni.
2. Gli Stati membri presentano relazioni alla Commissione
in merito a tali misure due anni dopo l’entrata in vigore della
presente direttiva e in seguito ogni tre anni. Sulla base di tali
relazioni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito a qualsiasi ulteriore misura necessaria che
essa intenda adottare a livello comunitario.
Articolo 21
Controllo delle donazioni
I centri ematologici assicurano che ciascuna donazione di
sangue e di suoi componenti sia controllata in conformitàdei
requisiti elencati nell’allegato IV.
Gli Stati membri assicurano che il sangue e i componenti del
sangue importati nella Comunitàsiano controllati in conformitàdei
requisiti elencati nell’allegato IV.
Articolo 22
Modalità di conservazione, trasporto e distribuzione
I centri ematologici provvedono affinché le modalitàdi conservazione,
trasporto e distribuzione del sangue e dei suoi componenti
siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 29, lettera e).
Articolo 23
Requisiti di qualità e di sicurezza relativi al sangue e ai
componenti del sangue
I centri ematologici provvedono affinché i requisiti di qualitàe
di sicurezza relativi al sangue e ai componenti del sangue corrispondano
ai parametri elevati richiesti nell’articolo 29, lettera
f).
CAPO VII
PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 24
Protezione dei dati e riservatezza
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare
che tutti i dati, comprese le informazioni di carattere genetico,
raccolti a norma della presente direttiva a cui hanno
accesso terzi siano resi anonimi, in modo tale che il donatore
non sia più identificabile.
A tal fine assicurano che:
a) siano adottate misure di protezione dei dati e misure di
salvaguardia per prevenire aggiunte, soppressioni o modifiche
non autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o
nei registri di donatori esclusi, o trasferimenti di informazioni;
b) siano poste in essere procedure volte a risolvere le divergenze
tra i dati;
c) non avvenga alcuna divulgazione non autorizzata di tali
informazioni, garantendo al tempo stesso la rintracciabilità
delle donazioni.
L 33/36 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8.2.2003
CAPO VIII
SCAMBIO DI INFORMAZIONI, RELAZIONI E SANZIONI
Articolo 25
Scambio di informazioni
La Commissione svolge periodiche riunioni con le autorità
competenti designate dagli Stati membri, con delegazioni di
esperti da centri ematologici e con altre parti interessate, al fine
di scambiare informazioni sulle esperienze acquisite nell’attuazione
delle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 26
Relazioni
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, a decorrere
dal 31 dicembre 2003 e successivamente ogni tre anni,
una relazione sulle attivitàsvolte in riferimento alle disposizioni
della presente direttiva, comprendente un rendiconto sulle
misure adottate per l’ispezione e il controllo.
2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni le relazioni presentate dagli Stati membri sulle esperienze
acquisite nell’attuazione della presente direttiva.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle
regioni a decorrere dal 1o luglio 2004 e successivamente, ogni
tre anni, una relazione sull’attuazione dei requisiti stabiliti dalla
direttiva, in particolare quelle relative all’ispezione e al
controllo.
Articolo 27
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le norme sulle sanzioni da irrogare
in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione
della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti
necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano
le relative disposizioni alla Commissione al più tardi entro
la data di cui all’articolo 32 e provvedono a notificare immediatamente
le eventuali successive modificazioni.
CAPO IX
COMITATI
Articolo 28
Procedura di regolamentazione
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 29
Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso tecnico
e scientifico
L’adeguamento dei requisiti tecnici fissati negli allegati da I a IV
al progresso tecnico e scientifico è stabilito in accordo con la
procedura indicata nell’articolo 28, paragrafo 2.
I seguenti requisiti tecnici e il loro adeguamento al progresso
tecnico e scientifico sono stabiliti in accordo con la procedura
indicata nell’articolo 28, paragrafo 2:
a) requisiti in materia di rintracciabilitàdel percorso;
b) informazioni da fornire ai donatori;
c) informazioni da richiedere ai donatori, comprese l’identificazione,
gli antecedenti medici e la firma del donatore;
d) requisiti relativi all’idoneitàdei donatori di sangue e di
plasma e al controllo del sangue donato che comprendono;
— criteri di esclusione definitiva ed eventuali deroghe,
— criteri di esclusione temporanea;
e) requisiti per la conservazione, il trasporto e la distribuzione;
f) requisiti di qualitàe sicurezza del sangue e dei componenti
del sangue;
g) requisiti applicabili alle trasfusioni autologhe;
h) norme e specifiche comunitarie relative a un sistema di
qualitàper i centri ematologici;
i) procedura comunitaria di notifica di gravi incidenti o
reazioni indesiderate gravi e formato della notifica.
Articolo 30
Consultazione di comitati scientifici
Quando stabilisce i requisiti tecnici di cui all’articolo 29 e
adegua i requisiti degli allegati da I a IV al progresso scientifico
e tecnico, la Commissione può consultare i comitati scientifici
competenti, in particolare al fine di assicurare un livello equivalente
di qualitàe sicurezza del sangue e dei suoi componenti
utilizzati per la trasfusione e del sangue e dei suoi componenti
utilizzati quali materie prime per la produzione di medicinali.
8.2.2003 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 33/37
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31
Modificazione della direttiva 2001/83/CE
L’articolo 109 della direttiva 2001/83/CE è sostituito dal
seguente:
«Articolo 109
Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani
si applica la direttiva 2002/98/CE, del 27 gennaio 2003,
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
norme di qualitàe di sicurezza per la raccolta, il controllo,
la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del
sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la
direttiva 2001/83/CE (*).
(*) GU L 33 dell’8.2.2003, pag. 30.»
Articolo 32
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro l’8 febbraio 2005. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalitàdel riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno che essi hanno adottato o
adottano nel settore disciplinato della presente direttiva.
Articolo 33
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 34
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente
G. DRYS
L 33/38 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8.2.2003
ALLEGATO I
INFORMAZIONI CHE IL CENTRO EMATOLOGICO DEVE FORNIRE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI PER
OTTENERE LA DESIGNAZIONE, L’AUTORIZZAZIONE, L’ACCREDITAMENTO O LA LICENZA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2
Par te A: Informazioni generali:
— identificazione del centro ematologico,
— nome, qualifica e recapito delle persone responsabili,
— elenco delle banche del sangue degli ospedali che esso rifornisce.
Par te B: Una descrizione del sistema di qualitàcontenente le seguenti informazioni:
— documentazione, quale un organigramma, che includa le competenze dei responsabili e i relativi
rapporti,
— documentazione, quale un dossier generale d’impianto («Site master file») o un manuale di qualità, che
descriva il sistema di qualitàdi cui all’articolo 11, paragrafo 1,
— numero di persone impiegate e loro qualifiche,
— prescrizioni igieniche,
— locali e attrezzature,
— elenco delle procedure operative standard riguardanti il reclutamento, il mantenimento e la valutazione
dei donatori, la lavorazione e il controllo, la distribuzione e il ritiro del sangue e dei suoi componenti
nonché la notifica e la registrazione degli incidenti gravi e delle reazioni indesiderate gravi.
8.2.2003 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 33/39
ALLEGATO II
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL CENTRO EMATOLOGICO DELL’ANNO PRECEDENTE
La relazione annuale contiene le seguenti informazioni:
— numero totale di donatori di sangue e componenti del sangue,
— numero totale di donazioni,
— elenco aggiornato delle banche del sangue degli ospedali che esso rifornisce,
— numero totale di donazioni di sangue intero non utilizzate,
— numero di ciascun componente prodotto e distribuito,
— incidenza e grado di diffusione dei marcatori di infezioni trasmissibili con la trasfusione presso i donatori di sangue e
componenti del sangue,
— numero di prodotti ritirati,
— numero di incidenti e reazioni indesiderate gravi registrato.
ALLEGATO III
REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA
L’etichetta del componente deve contenere le seguenti informazioni:
— denominazione ufficiale del componente,
— volume o peso o numero di cellule presenti nel componente (a seconda dei casi),
— identificazione unica, numerica o alfanumerica, della donazione,
— nome del centro ematologico produttore,
— gruppo ABO (non richiesto per il plasma destinato unicamente al frazionamento),
— gruppo Rh (D), con l’indicazione «Rh (D) positivo» o «Rh (D) negativo» (non richiesto per il plasma destinato unicamente
al frazionamento),
— data o scadenza (a seconda dei casi),
— temperatura di conservazione,
— denominazione, composizione e volume dell’eventuale anticoagulante e/o dell’eventuale soluzione additiva.
L 33/40 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8.2.2003
ALLEGATO I V
REQUISITI FONDAMENTALI RELATIVI AI TEST PRATICATI SULLE DONAZIONI DI SANGUE INTERO E DI
PLASMA
I seguenti test devono essere effettuati per le donazioni di sangue intero e d’aferesi, comprese le unitàdi predeposito per
autotrasfusione:
— Gruppo ABO (non richiesto per il plasma destinato unicamente al frazionamento).
— Determinazione del gruppo Rh D (non richiesto per il plasma destinato unicamente al frazionamento).
— Test per determinare le seguenti infezioni nel donatore:
— Epatite B (HBs-Ag)
— Epatite C (Anti-HCV)
— HIV 1/2 (Anti-HIV 1/2)
Possono essere richiesti test supplementari per componenti o donatori specifici o per situazioni epidemiologiche specifiche.