Donazioni, le regole europee con la direttiva 2004/23 2018-02-28T17:19:14+01:00

Donazioni, le regole europee

con la direttiva 2004/23

 

DIRETTIVA 2004/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l’articolo 152, paragrafo 4, lettera a),
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del
trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) Il trapianto di tessuti e cellule umani è un settore della
medicina in rapida crescita, che offre notevoli opportunità
per il trattamento di malattie finora incurabili.
Occorre garantire la qualità e la sicurezza delle sostanze
in questione, in particolare per prevenire la trasmissione
di malattie.
(2) La disponibilità di tessuti e cellule umani utilizzati a fini
terapeutici dipende dai cittadini della Comunità che sono
disposti a farne dono. Al fine di salvaguardare la salute
pubblica e prevenire la trasmissione di malattie infettive
per mezzo di tali tessuti e cellule, occorre adottare tutte
le misure di sicurezza durante la donazione, l’approvvigionamento,
il controllo, la lavorazione, la conservazione,
lo stoccaggio e la distribuzione degli stessi.
(3) È necessario promuovere campagne d’informazione e di
sensibilizzazione sul piano nazionale e europeo per
quanto riguarda la donazione di tessuti, cellule e organi
basate sul tema «siamo tutti donatori potenziali». Tali
campagne dovrebbero avere lo scopo di incoraggiare i
cittadini europei a divenire donatori quando sono ancora
in vita e a far conoscere la loro volontà alla loro famiglia
o al loro rappresentante legale. Poiché occorre garantire
la disponibilità di tessuti e cellule per le cure mediche,
gli Stati membri dovrebbero promuovere la donazione
di tessuti e di cellule, comprese le cellule progenitrici
ematopoietiche, di elevata qualità e sicurezza, aumentando
anche l’autosufficienza della Comunità.
(4) È urgentemente necessario un quadro unificato atto ad
assicurare norme elevate di qualità e di sicurezza relativamente
ad approvvigionamento, controllo, lavorazione,
stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule all’interno
della Comunità e a facilitarne gli scambi per i pazienti
che ogni anno si sottopongono a questo tipo di terapia.
È pertanto essenziale che, quale che ne sia l’uso previsto,
le disposizioni comunitarie assicurino qualità e sicurezza
comparabili ai tessuti e alle cellule umani. La definizione
di tali norme contribuirà quindi a rassicurare il pubblico
in merito al fatto che i tessuti e le cellule umani reperiti
in altri Stati membri offrono le stesse garanzie di quelli
del proprio paese.
(5) Dato che la terapia basata sull’impiego di tessuti e cellule
rappresenta un settore caratterizzato da intensi scambi a
livello mondiale, è auspicabile giungere a una definizione
di norme a livello mondiale. La Comunità dovrebbe
pertanto sforzarsi di promuovere il livello più elevato
possibile di protezione a tutela della salute pubblica per
quanto concerne la qualità e la sicurezza di tessuti e
cellule. La Commissione dovrebbe inserire nella relazione
al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sui
progressi realizzati a tale riguardo.
(6) I tessuti e le cellule destinati ad essere utilizzati per
prodotti fabbricati a livello industriale, compresi i dispositivi
medici, dovrebbero rientrare nella sfera d’applicazione
della presente direttiva soltanto per quanto
riguarda la donazione, l’approvvigionamento e il
controllo quando la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione
sono disciplinati da altre normative comunitarie.
Le fasi ulteriori di fabbricazione sono disciplinate dalla
direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano (4).
(7) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai tessuti e alle
cellule, tra cui le cellule staminali ematopoietiche del
sangue periferico, del sangue del cordone ombelicale e
del midollo osseo, alle cellule riproduttive (ovuli,
sperma), ai tessuti e alle cellule fetali e alle cellule staminali
adulte ed embrionali.
(8) La presente direttiva esclude dal suo ambito il sangue e
suoi prodotti (diversi dalle cellule progenitrici ematopoietiche),
gli organi umani e gli organi, i tessuti o le
cellule di origine animale. Attualmente, il sangue e i suoi
prodotti sono regolamentati dalle direttive 2001/83/CE
L 102/48 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.4.2004
(1) GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 505.
(2) GU C 85 dell’8.4.2003, pag. 44.
(3) Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 2003 (non ancora
pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio
del 22 luglio 2003 (GU C 240 E del 7.10.2003, pag. 12) e posizione
del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 2
marzo 2004.
(4) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2003/63/CE della Commissione (GU L 159 del
27.6.2003, pag. 46).
e 2000/70/CE (1), dalla raccomandazione 98/463/CE (2) e
dalla direttiva 2002/98/CE (3). Sono parimenti esclusi
dall’applicazione della presente direttiva i tessuti e le
cellule utilizzati per il trapianto autologo (tessuti rimossi
e trapiantati nuovamente sullo stesso individuo) nell’ambito
dello stesso intervento e non soggetti a un processo
di inserimento in una banca. Le considerazioni di qualità
e sicurezza collegate con tale processo sono completamente
differenti.
(9) Sebbene l’uso di organi sollevi in certa misura gli stessi
problemi dell’uso di tessuti e cellule, sussistono
comunque profonde differenze, ragion per cui le due
tematiche non dovrebbero essere oggetto della medesima
direttiva.
(10) La presente direttiva disciplina i tessuti e le cellule destinati
all’applicazione sull’uomo, compresi i tessuti e le
cellule umani utilizzati per la preparazione di prodotti
cosmetici. Tuttavia, tenuto conto del rischio di trasmissione
di malattie trasmissibili, l’uso di cellule e tessuti in
prodotti cosmetici è vietato dalla direttiva 95/34/CE della
Commissione, del 10 luglio 1995, recante adattamento
al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della
direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai
prodotti cosmetici (4).
(11) La presente direttiva non disciplina la ricerca che fa uso
di tessuti e cellule umani, ad esempio per fini diversi
dall’applicazione al corpo umano, come la ricerca in
vitro o su modelli animali. Solo le cellule e i tessuti che,
nel corso di esperimenti clinici, sono applicati al corpo
umano dovrebbero corrispondere alle norme di qualità e
sicurezza di cui alla presente direttiva.
(12) La presente direttiva non dovrebbe interferire con le
decisioni degli Stati membri relativamente all’uso o non
uso di particolari tipi di cellule umane, comprese le
cellule germinali e le cellule staminali dell’embrione. Se
però uno Stato membro autorizza un uso particolare di
tali cellule, la presente direttiva disporrà l’applicazione di
tutte le disposizioni necessarie alla tutela della sanità
pubblica, in considerazione dei rischi specifici di tali
cellule in base alle conoscenze scientifiche e alla loro
natura particolare, e garantirà il rispetto dei diritti fondamentali.
Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe interferire
con le disposizioni degli Stati membri che definiscono
il termine giuridico di «persona» o «individuo».
(13) La donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani destinati all’applicazione
sull’uomo dovrebbero essere conformi a norme elevate
di qualità e sicurezza, così da garantire un elevato livello
di tutela della salute nella Comunità. La presente direttiva
dovrebbe istituire norme per ciascuna delle fasi del
processo di applicazione di tessuti e cellule umani.
(14) L’uso clinico di tessuti e cellule di origine umana ai fini
dell’applicazione umana può essere limitato da una
scarsa disponibilità. Sarebbe pertanto auspicabile che i
criteri di accesso a tali tessuti e cellule siano definiti in
maniera trasparente, sulla base di una valutazione obiettiva
delle esigenze mediche.
(15) Occorre aumentare la fiducia fra gli Stati membri per
quanto riguarda la qualità e sicurezza dei tessuti e delle
cellule donati, la tutela della salute dei donatori viventi e
il rispetto per i donatori deceduti, nonché la sicurezza
del processo di applicazione.
(16) I tessuti e le cellule utilizzati a fini terapeutici allogenici
possono essere prelevati da donatori viventi o deceduti.
Al fine di assicurare che lo stato di salute di un donatore
vivente non risulti compromesso dalla donazione
dovrebbe essere richiesto un esame medico preventivo.
Dovrebbe essere rispettata la dignità del donatore deceduto,
in particolare mediante la ricomposizione della
salma del medesimo, in modo che sia il più somigliante
possibile all’originaria forma anatomica.
(17) L’uso di tessuti e cellule destinati ad essere applicati al
corpo umano può causare malattie ed effetti indesiderati.
La maggior parte di tali inconvenienti può essere evitata
mediante un’attenta valutazione dei donatori ed il
controllo di ciascuna donazione in conformità delle
norme stabilite e aggiornate in conformità dei migliori
pareri scientifici disponibili.
(18) In via di principio, i programmi di applicazione di
tessuti e cellule dovrebbero basarsi sulla filosofia della
donazione volontaria e gratuita, dell’anonimato del
donatore e del ricevente, dell’altruismo del donatore e
della solidarietà tra donatore e ricevente. Gli Stati
membri sono invitati ad adottare misure per incoraggiare
un forte contributo del settore pubblico e del
settore non profit alla prestazione di servizi per l’applicazione
di cellule e tessuti e al relativo impegno in termini
di ricerca e sviluppo.
(19) Le donazioni volontarie e gratuite di tessuti e cellule
rappresentano un elemento che può contribuire a standard
elevati di sicurezza per tessuti e cellule e quindi alla
tutela della salute umana.
(20) Qualsiasi istituto può essere accreditato in qualità di istituto
dei tessuti e delle cellule, purché rispetti le norme
vigenti.
7.4.2004 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 102/49
(1) Direttiva 2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio
per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati
stabili del sangue o del plasma umano (GU L 313 del
13.12.2000, p. 22).
(2) Raccomandazione del Consiglio, del 29 giugno 1998, sull’idoneità
dei donatori di sangue e di plasma e la verifica delle donazioni di
sangue nella Comunità europea (GU L 203 del 21.7.1998, pag. 14).
(3) Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per
la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione
del sangue umano e dei suoi componenti. (GU L 33
dell’8.2.2003, pag. 30).
(4) GU L 167 del 18.7.1995, pag. 19.
(21) Con il dovuto rispetto del principio di trasparenza, tutti
gli istituti dei tessuti, accreditati, designati, autorizzati o
titolari di una licenza ai sensi della presente direttiva,
compresi quelli che fabbricano prodotti a base di tessuti
e cellule umani, soggetti o meno ad altra normativa
comunitaria, dovrebbero avere accesso a tessuti e cellule
prelevati nel rispetto delle disposizioni della presente
direttiva, fatte salve le disposizioni in vigore negli Stati
membri relative all’uso di tessuti e cellule.
(22) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali,
ottempera ai principi della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea (1) e tiene debitamente conto della
convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la
dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni
della biologia e della medicina: convenzione sui diritti
dell’uomo e la biomedicina. Né la Carta né la convenzione
prevedono espressamente un’armonizzazione, né
vietano agli Stati membri di adottare requisiti più rigorosi
nella propria legislazione.
(23) È necessario adottate tutte le misure necessarie a garantire
ai possibili donatori di tessuti e cellule la riservatezza
di qualunque informazione collegata con la loro salute
che sia stata fornita al personale autorizzato, dei risultati
dei controlli effettuati sulle loro donazioni e della futura
rintracciabilità della loro donazione.
(24) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2) si
applica ai dati personali trattati in applicazione della
presente direttiva. L’articolo 8 di tale direttiva vieta in
via di principio il trattamento dei dati relativi alla salute.
Sono previste deroghe limitate a tale divieto. La direttiva
95/46/CE stabilisce anche che il responsabile del trattamento
deve attuare misure tecniche ed organizzative
appropriate al fine di garantire la protezione dei dati
personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla
perdita accidentale o dall’alterazione, dalla diffusione o
dall’accesso non autorizzati, o da qualsiasi altra forma
illecita di trattamento.
(25) Dovrebbe istituire negli Stati membri un sistema di
accreditamento degli istituti dei tessuti e un sistema di
notifica di eventi e reazioni avversi connessi con l’approvvigionamento,
il controllo, la lavorazione, la conservazione,
lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e
cellule umani.
(26) Gli Stati membri dovrebbero organizzare misure d’ispezione
e di controllo, attuate da funzionari che rappresentino
le autorità competenti, per assicurare che gli istituti
dei tessuti si conformino alle disposizioni della presente
direttiva. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che
i funzionari incaricati delle misure di ispezione e di
controllo siano adeguatamente qualificati e ricevano una
formazione adeguata.
(27) Il personale che interviene direttamente nella donazione,
nell’approvvigionamento, nel controllo, nella lavorazione,
nella conservazione, nello stoccaggio e nella distribuzione
di tessuti e cellule umani dovrebbe essere in
possesso della necessaria qualificazione e ricevere una
formazione opportuna e adeguata. Le disposizioni della
presente direttiva riguardanti la formazione non dovrebbero
influire sulla normativa comunitaria vigente sul
riconoscimento delle qualifiche professionali.
(28) Occorrerebbe istituire un sistema adeguato per assicurare
la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule umani. Ciò
consentirebbe inoltre di verificare il rispetto delle norme
di sicurezza e qualità. La rintracciabilità dovrebbe essere
ottenuta mediante accurate procedure di identificazione
delle sostanze, dei donatori, dei riceventi, degli istituti
dei tessuti e dei laboratori, nonché mediante la tenuta di
registri e un appropriato sistema di etichettatura.
(29) In linea di principio l’identità del o dei riceventi non
dovrebbe essere rivelata al donatore o alla sua famiglia e
viceversa, fatta salva la legislazione in vigore negli Stati
membri sulle condizioni di comunicazione dell’identità,
che potrebbe autorizzare in casi eccezionali, in particolare
nel caso della donazione di gameti, la revoca dell’anonimato
del donatore.
(30) Al fine di rafforzare l’effettiva attuazione delle disposizioni
adottate ai sensi della presente direttiva, è opportuno
stabilire sanzioni da applicarsi da parte degli Stati
membri.
(31) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire
fissare norme elevate di qualità e di sicurezza per i
tessuti e le cellule umani in tutta la Comunità, non
possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati
membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e
degli effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario,
la Comunità può intervenire, in base al principio
di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La
presente direttiva si limita a quanto necessario per
conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(32) Occorre che la Comunità disponga della migliore consulenza
scientifica possibile in materia di sicurezza dei
tessuti e delle cellule, in particolare al fine di assistere la
Commissione nell’adeguamento delle disposizioni della
presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, in
particolare alla luce del rapido progresso delle conoscenze
e delle pratiche della biotecnologia nel settore dei
tessuti e delle cellule umani.
L 102/50 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.4.2004
(1) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento
(CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(33) Si è tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per i
prodotti medicinali e i dispositivi medici e del Gruppo
europeo di etica delle scienze e nuove tecnologie,
nonché dell’esperienza internazionale acquisita nel
settore; tali pareri saranno ricercati in futuro ogniqualvolta
ciò risulti necessario.
(34) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva
sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione (1),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivi
La presente direttiva stabilisce norme di qualità e di sicurezza
per i tessuti e le cellule umani destinati ad applicazioni
sull’uomo, al fine di assicurare un elevato livello di protezione
della salute umana.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alla donazione, all’approvvigionamento,
al controllo, alla lavorazione, alla conservazione,
allo stoccaggio e alla distribuzione di tessuti e cellule umani
destinati ad applicazioni sull’uomo nonché a prodotti fabbricati
derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni
sull’uomo.
Qualora tali prodotti fabbricati siano disciplinati da altre direttive,
la presente direttiva si applica soltanto alla donazione,
all’approvvigionamento e al controllo degli stessi.
2. La presente direttiva non si applica a:
a) tessuti e cellule utilizzati per un trapianto autologo nell’ambito
dello stesso intervento chirurgico;
b) sangue e suoi componenti secondo la definizione della direttiva
2002/98/CE;
c) organi o parti di organi qualora la loro funzione sia quella
di essere utilizzati per lo stesso scopo dell’organo intero nel
corpo umano.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) «cellule», le cellule umane singole o un insieme di cellule
umane non collegate da alcuna forma di tessuto connettivo;
b) «tessuto», tutte le parti costituenti del corpo umano formate
da cellule;
c) «donatore», qualsiasi fonte umana, vivente o deceduta, di
cellule o tessuti umani;
d) «donazione», l’atto di donare tessuti o cellule umani destinati
ad applicazioni sull’uomo;
e) «organo», una parte differenziata e vitale del corpo umano,
formata da diversi tessuti, che mantiene la propria struttura,
vascolarizzazione e capacità di sviluppare funzioni fisiologiche
con un sensibile livello di autonomia;
f) «approvvigionamento», il processo che rende disponibile il
tessuto o le cellule;
g) «lavorazione», tutte le operazioni connesse con la preparazione,
la manipolazione, la conservazione e l’imballaggio
dei tessuti o delle cellule destinati ad applicazioni
sull’uomo;
h) «conservazione», l’uso di agenti chimici, alterazioni delle
condizioni ambientali o altri mezzi impiegati durante la
lavorazione per impedire o ritardare il deterioramento
biologico o fisico di cellule o tessuti;
i) «quarantena», lo stato dei tessuti o cellule prelevati, o di un
tessuto isolato fisicamente o tramite altri mezzi appropriati,
in attesa di una decisione sulla loro accettazione o sul loro
rifiuto;
j) «stoccaggio», il mantenimento del prodotto in condizioni
adeguate e controllate fino alla sua distribuzione;
k) «distribuzione», il trasporto e la consegna di tessuti o cellule
destinati ad applicazioni sull’uomo;
l) «applicazione sull’uomo», l’uso di tessuti o cellule su o in
un ricevente umano nonché le applicazioni extra-corporali;
m) «evento avverso grave», qualunque evento negativo collegato
con l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,
lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule che possa
provocare la trasmissione di malattie trasmissibili, la morte
o condizioni di pericolo di vita, di invalidità o incapacità
dei pazienti, o ne produca o prolunghi l’ospedalizzazione o
lo stato di malattia;
n) «reazione avversa grave», una risposta non voluta nel donatore
o nel ricevente, compresa una malattia trasmissibile,
connessa con l’approvvigionamento o l’applicazione
sull’uomo di tessuti o cellule che provochi la morte, metta
in pericolo la vita o produca invalidità o incapacità dell’interessato,
o ne produca o prolunghi l’ospedalizzazione o lo
stato di malattia;
7.4.2004 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 102/51
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
o) «istituto dei tessuti», una banca dei tessuti o un’unità di un
ospedale o un altro organismo in cui si effettuano attività
di lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di
tessuti e cellule umani. L’istituto dei tessuti può inoltre
essere incaricato dell’approvvigionamento o del controllo
dei tessuti e delle cellule;
p) «uso allogenico», cellule o tessuti prelevati da una persona
ed applicati ad un’altra;
q) «uso autologo», cellule o tessuti prelevati da una persona ed
applicati sulla stessa persona.
Articolo 4
Attuazione
1. Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti,
che sono responsabili per l’attuazione dei requisiti stabiliti
dalla presente direttiva.
2. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di
mantenere o introdurre misure di protezione più rigorose,
purché siano conformi alle disposizioni del trattato.
In particolare, uno Stato membro può prevedere che la donazione
sia volontaria e gratuita e in particolare vietare o limitare
le importazioni di tessuti e cellule umani, per garantire un
livello elevato di tutela della sanità pubblica, purché siano
rispettati i requisiti previsti dal trattato.
3. La presente direttiva non pregiudica le decisioni adottate
dagli Stati membri per vietare la donazione, l’approvvigionamento,
il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio,
la distribuzione o l’utilizzo di tipi specifici di tessuti e di
cellule umani o di cellule aventi un’origine particolare, anche
qualora tali decisioni riguardino l’importazione dei medesimi
tipi di tessuti o cellule umani.
4. Nell’esercitare le attività contemplate dalla presente direttiva,
la Commissione può fare ricorso all’assistenza tecnica e/o
amministrativa, a reciproco vantaggio della Commissione e dei
beneficiari, in riferimento all’identificazione, preparazione,
gestione, monitoraggio, verifica e controllo, nonché in riferimento
alle spese di sostegno.
CAPO II
OBBLIGHI DELLE AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI
Articolo 5
Vigilanza sull’approvvigionamento dei tessuti e delle
cellule umani
1. Gli Stati membri assicurano che l’approvvigionamento e il
controllo dei tessuti e delle cellule siano effettuati da personale
che abbia una formazione e un’esperienza adeguate e si svolgano
secondo modalità a tal fine accreditate, definite, autorizzate
o oggetto di licenza dall’autorità competente o dalle autorità
competenti.
2. L’autorità competente o le autorità competenti adottano
tutte le misure necessarie per assicurare che l’approvvigionamento
dei tessuti e delle cellule sia conforme ai requisiti di cui
all’articolo 28, lettere b), e) e f). I controlli richiesti per i donatori
sono effettuati da un laboratorio a tal fine accreditato, designato,
autorizzato dalle autorità competenti o titolare di una
licenza rilasciata dalle stesse.
Articolo 6
Accreditamento, designazione, autorizzazione o rilascio di
licenza per gli istituti dei tessuti e per i procedimenti di
preparazione dei tessuti e delle cellule
1. Gli Stati membri garantiscono che gli istituti dei tessuti in
cui si svolgono attività di controllo, lavorazione, conservazione,
stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani destinati a
applicazioni sull’uomo siano accreditati, designati, o autorizzati
ai fini dello svolgimento di tali attività da un’autorità competente
o titolari di una licenza rilasciata dalle stesse.
2. L’autorità competente o le autorità competenti, dopo aver
verificato che l’istituto dei tessuti ottemperi ai requisiti di cui
all’articolo 28, lettera a), accreditano, designano, autorizzano o
rilasciano una licenza allo stesso e indicano le attività che può
svolgere e a quali condizioni. Esse autorizzano i procedimenti
di preparazione dei tessuti e delle cellule che l’istituto dei tessuti
può svolgere conformemente ai requisiti di cui all’articolo 28,
lettera g). Gli accordi di cui all’articolo 24 conclusi fra un istituto
dei tessuti e terzi sono esaminati nell’ambito di tale procedura.
3. L’istituto dei tessuti non apporta modifiche sostanziali alle
proprie attività senza la previa autorizzazione scritta dell’autorità
competente o delle autorità competenti.
4. L’autorità competente o le autorità competenti possono
sospendere o revocare l’accreditamento, la designazione, l’autorizzazione
o la licenza di un istituto dei tessuti o di un procedimento
di preparazione dei tessuti e delle cellule qualora l’ispezione
o le misure di controllo dimostrino che tale istituto o
procedimento non soddisfa i requisiti della presente direttiva.
5. Con l’accordo dell’autorità competente o delle autorità
competenti, alcuni tessuti e cellule specifici, che saranno determinati
conformemente ai requisiti di cui all’articolo 28, lettera
i), possono essere distribuiti direttamente per il trapianto immediato
al ricevente a condizione che il fornitore abbia ottenuto
l’accreditamento, la designazione, l’autorizzazione o la licenza
per tale attività.
Articolo 7
Ispezioni e misure di controllo
1. Gli Stati membri assicurano che l’autorità competente o le
autorità competenti organizzino ispezioni e che gli istituti dei
tessuti mettano in atto misure di controllo adeguate per assicurare
il rispetto dei requisiti della presente direttiva.
L 102/52 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.4.2004
2. Gli Stati membri assicurano inoltre che siano adottate le
appropriate misure di controllo per quanto riguarda l’approvvigionamento
di tessuti e cellule umani.
3. L’autorità competente o le autorità competenti organizzano
ispezioni e attuano misure di controllo a intervalli regolari.
L’intervallo tra due ispezioni non supera i due anni.
4. Tali ispezioni e misure di controllo sono effettuate da
funzionari che rappresentano l’autorità competente e che
hanno il potere di:
a) ispezionare gli istituti dei tessuti e le strutture di terzi specificate
all’articolo 24;
b) valutare e verificare le procedure e le attività svolte negli istituti
dei tessuti nonché nelle strutture di terzi, nella misura
in cui sono rilevanti rispetto ai requisiti della presente direttiva;
c) esaminare qualsiasi documento o altre registrazioni connessi
ai requisiti della presente direttiva.
5. Secondo la procedura di cui all’articolo 29, paragrafo 2,
vengono stabiliti orientamenti relativi alle condizioni delle ispezioni
e delle misure di controllo, nonché alla formazione e alla
qualificazione del personale interessato, al fine di raggiungere
un livello omogeneo di competenza e rendimento.
6. L’autorità competente o le autorità competenti organizzano
ispezioni ed attuano misure di controllo adeguate in caso
di reazioni o eventi avversi gravi. In tal caso sono inoltre organizzate
ispezioni e attuate misure di controllo su richiesta debitamente
motivata dell’autorità competente o delle autorità
competenti di un altro Stato membro.
7. Gli Stati membri, su richiesta di un altro Stato membro o
della Commissione, forniscono informazioni sui risultati delle
ispezioni e delle misure di controllo attuate in relazione ai
requisiti della presente direttiva.
Articolo 8
Rintracciabilità
1. Gli Stati membri garantiscono che tutti i tessuti e le
cellule prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul loro territorio
siano rintracciabili nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa.
Tale rintracciabilità riguarda altresì tutti i dati pertinenti
concernenti prodotti e materiali che entrano in contatto con i
tessuti e le cellule in questione.
2. Gli Stati membri garantiscono l’istituzione di un sistema
di individuazione dei donatori che assegni un codice unico a
ciascuna donazione e a ciascuno dei prodotti ad essa correlati.
3. Tutti i tessuti e le cellule devono essere identificati tramite
un’etichetta contenente le informazioni o i riferimenti che
consentono un collegamento con le stesse di cui all’articolo 28,
lettere f) e h).
4. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari ad assicurare
la rintracciabilità in tutte le fasi. I dati richiesti ai fini
della completa rintracciabilità sono conservati per un periodo
minimo di 30 anni successivamente all’uso clinico. L’archiviazione
dei dati può avvenire anche in forma elettronica.
5. I requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule, così come
per prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e
le cellule in questione e che ne influenzano la qualità e la sicurezza
sono fissati dalla Commissione secondo la procedura di
cui all’articolo 29, paragrafo 2.
6. Le procedure volte a garantire la rintracciabilità a livello
comunitario sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura
di cui all’articolo 29, paragrafo 2.
Articolo 9
Importazione ed esportazione di tessuti e cellule umani
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per
assicurare che tutte le importazioni di tessuti e cellule da paesi
terzi siano effettuate da istituti dei tessuti accreditati, designati,
autorizzati o titolari di una licenza ai fini dello svolgimento di
dette attività e che i tessuti e le cellule importati siano rintracciabili
dal donatore al ricevente e viceversa secondo le procedure
di cui all’articolo 8. Gli Stati membri e gli istituti dei
tessuti che ricevono tali importazioni da paesi terzi assicurano
che esse siano conformi a norme di qualità e sicurezza equivalenti
a quelle fissate dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per
assicurare che tutte le esportazioni di tessuti e cellule verso
paesi terzi siano effettuate da istituti dei tessuti accreditati, designati,
autorizzati o titolari di una licenza ai fini dello svolgimento
di dette attività. Gli Stati membri che effettuano tali
esportazioni verso paesi terzi assicurano che esse siano
conformi ai requisiti della presente direttiva.
3. a) L’importazione o l’esportazione di tessuti e cellule di cui
all’articolo 6, paragrafo 5, può essere autorizzata direttamente
dall’autorità competente o dalle autorità competenti.
b) In caso di emergenza, l’importazione o l’esportazione di
tessuti e cellule specifici può essere autorizzata direttamente
dall’autorità competente o dalle autorità competenti.
c) L’autorità competente o le autorità competenti adottano
tutte le misure necessarie per assicurare che le importazioni
e le esportazioni dei tessuti e cellule di cui alle
lettere a) e b) siano conformi a norme di qualità e di
sicurezza equivalenti a quelle fissate dalla presente direttiva.
4. Le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di
qualità e di sicurezza equivalenti di cui al paragrafo 1 sono
determinate dalla Commissione secondo la procedura di cui
all’articolo 29, paragrafo 2.
Articolo 10
Registro degli istituti dei tessuti e obbligo di presentare
relazioni
1. Gli istituti dei tessuti tengono un registro delle loro attività,
nel quale sono riportati altresì i tipi e le quantità di tessuti
e/o di cellule prelevati, controllati, conservati, lavorati, stoccati
e distribuiti o diversamente utilizzati, nonché l’origine e la
destinazione dei tessuti e delle cellule destinati ad applicazioni
sull’uomo, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 28,
lettera f). Essi presentano all’autorità competente o alle autorità
competenti una relazione annuale su tali attività. Tale relazione
è accessibile al pubblico.
7.4.2004 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 102/53
2. L’autorità competente o le autorità competenti istituiscono
e aggiornano un registro degli istituti dei tessuti, accessibile
al pubblico, nel quale sono specificate le attività per le quali
ciascun istituto è stato accreditato, designato, autorizzato o ha
ottenuto una licenza.
3. Gli Stati membri e la Commissione istituiscono una rete
dei registri nazionali degli istituti dei tessuti.
Articolo 11
Notifica di eventi e reazioni avversi gravi
1. Gli Stati membri assicurano l’esistenza di un sistema atto
a notificare, controllare, registrare e trasmettere le informazioni
riguardanti eventi e reazioni avversi gravi che possono influire
sulla qualità e la sicurezza di tessuti e cellule e che possono
essere connessi all’approvvigionamento, al controllo, alla lavorazione,
allo stoccaggio e alla distribuzione dei tessuti e delle
cellule, nonché qualsiasi altra reazione avversa grave osservata
nel corso o a seguito dell’applicazione clinica, che possa essere
in rapporto con la qualità e la sicurezza dei tessuti e delle
cellule.
2. Le persone o gli istituti che utilizzano tessuti e cellule
umani disciplinati dalla presente direttiva comunicano ogni
informazione pertinente agli istituti coinvolti nella donazione,
nell’approvvigionamento, nel controllo, nella lavorazione, nello
stoccaggio e nella distribuzione di tessuti e cellule umani, per
facilitare la rintracciabilità e garantire il controllo della qualità e
della sicurezza.
3. La persona responsabile di cui all’articolo 17 garantisce
che l’autorità competente o le autorità competenti siano informate
degli eventi o reazioni avversi gravi di cui al paragrafo 1
e ricevano una relazione d’analisi delle relative cause e conseguenze.
4. La procedura di notifica di eventi e reazioni avversi gravi
è stabilita dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo
29, paragrafo 2.
5. Ciascun istituto dei tessuti assicura l’esistenza di una
procedura accurata, rapida e verificabile che gli consenta di ritirare
dalla distribuzione qualsiasi prodotto che possa essere
connesso a eventi o reazioni avversi.
CAPO III
SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI DONATORI
Articolo 12
Principi della donazione di tessuti e cellule
1. Gli Stati membri si adoperano per garantire donazioni
volontarie e gratuite di tessuti e cellule.
I donatori possono ricevere un’indennità, strettamente limitata
a far fronte alle spese e agli inconvenienti risultanti dalla donazione.
In tal caso, gli Stati membri stabiliscono le condizioni
alle quali viene concessa l’indennità.
Gli Stati membri presentano relazioni alla Commissione in
merito a tali misure anteriormente al 7 aprile 2006 e in seguito
ogni tre anni. Sulla base di tali relazioni, la Commissione riferisce
al Parlamento europeo e al Consiglio circa ulteriori misure
necessarie che essa intenda adottare a livello comunitario.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per
assicurare che le attività di promozione e pubblicità a favore
della donazione di tessuti e cellule umani siano conformi agli
orientamenti o alle disposizioni legislative degli Stati membri.
Tali orientamenti o disposizioni legislative comprendono le
opportune restrizioni o divieti alla pubblicità della necessità o
della disponibilità di tessuti e cellule umani al fine di offrire od
ottenere un vantaggio pecuniario o un vantaggio analogo.
Gli Stati membri si adoperano per garantire che l’approvvigionamento
di tessuti e cellule in quanto tali avvenga su base non
lucrativa.
Articolo 13
Consenso
1. L’approvvigionamento di tessuti o cellule umani è autorizzato
solo se sono soddisfatti tutti i requisiti obbligatori relativi
al consenso o all’autorizzazione in vigore nello Stato
membro interessato.
2. Gli Stati membri, in conformità alla normativa nazionale,
adottano tutte le misure necessarie per assicurare che i donatori,
i loro congiunti o le persone che danno l’autorizzazione
per conto dei donatori ricevano tutte le informazioni appropriate
di cui all’allegato.
Articolo 14
Protezione dei dati e riservatezza
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per
assicurare che tutti i dati, comprese le informazioni genetiche,
raccolti nell’ambito della presente direttiva e a cui abbiano
accesso terzi siano resi anonimi in modo tale che né il donatore
né il ricevente siano identificabili.
2. A tal fine essi provvedono affinché:
a) siano adottate misure di protezione dei dati e misure di
salvaguardia per prevenire aggiunte, soppressioni o modifiche
dei dati non autorizzate negli archivi riguardanti i
donatori o nei registri dei donatori esclusi, o qualunque
trasferimento di informazioni;
b) siano istituite procedure volte a risolvere le divergenze tra i
dati; e
c) non vi sia alcuna divulgazione non autorizzata di informazioni,
garantendo al tempo stesso la rintracciabilità delle
donazioni.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per
assicurare che l’identità del o dei riceventi non sia rivelata al
donatore o alla sua famiglia e viceversa, fatta salva la legislazione
in vigore negli Stati membri sulle condizioni di divulgazione,
in particolare nel caso della donazione di gameti.
L 102/54 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.4.2004
Articolo 15
Selezione, valutazione e approvvigionamento
1. Le attività connesse all’approvvigionamento dei tessuti
sono effettuate in modo da assicurare che la valutazione e la
selezione del donatore si svolgano conformemente ai requisiti
di cui all’articolo 28, lettere d) ed e), e che i tessuti e le cellule
siano prelevati, imballati e trasportati conformemente ai requisiti
di cui all’articolo 28, lettera f).
2. In caso di donazione autologa, i criteri di adeguatezza
sono stabiliti conformemente ai requisiti di cui all’articolo 28,
lettera d).
3. I risultati delle procedure di valutazione e controllo dei
donatori sono documentati e qualsiasi risultato anomalo significativo
è notificato ai sensi dell’allegato.
4. L’autorità competente o le autorità competenti garantiscono
che tutte le attività connesse con l’approvvigionamento
dei tessuti si svolgano conformemente ai requisiti di cui all’articolo
28, lettera f).
CAPO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ E SICUREZZA DEI
TESSUTI E DELLE CELLULE
Articolo 16
Gestione della qualità
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per
assicurare che ciascun istituto dei tessuti istituisca e aggiorni un
sistema di qualità, fondato sui principi di buona pratica.
2. La Commissione fissa le norme e le specifiche comunitarie
di cui all’articolo 28, lettera c), per le attività relative al
sistema di qualità.
3. Gli istituti dei tessuti adottano tutte le misure necessarie
per assicurare che il sistema di qualità comprenda almeno la
seguente documentazione:
— procedure operative standard,
— orientamenti,
— manuali di formazione e di riferimento,
— moduli per le relazioni,
— dati relativi ai donatori,
— informazioni sulla destinazione finale dei tessuti o delle
cellule.
4. Gli istituti dei tessuti adottano tutte le misure necessarie
per assicurare che tale documentazione sia disponibile per
l’ispezione da parte dell’autorità competente o delle autorità
competenti.
5. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari per
garantire la rintracciabilità ai sensi dell’articolo 8.
Articolo 17
Persona responsabile
1. Ciascun istituto dei tessuti designa un responsabile, che
soddisfa le seguenti condizioni e possiede le seguenti qualifiche
minime:
a) possesso di un diploma, certificato o altro titolo che sancisca
una qualificazione formale nel settore delle scienze mediche
o biologiche rilasciato al termine di un corso di studi universitario
o un corso di studi riconosciuto equivalente dallo
Stato membro interessato;
b) esperienza pratica di almeno due anni nei settori pertinenti.
2. La persona designata a norma del paragrafo 1 ha le
seguenti responsabilità:
a) assicurare che i tessuti e le cellule umani destinati a applicazioni
sull’uomo nell’istituto di cui tale persona è responsabile
siano prelevati, controllati, lavorati, stoccati e distribuiti
ai sensi della presente direttiva e alle leggi vigenti nello Stato
membro;
b) fornire informazioni all’autorità competente o alle autorità
competenti, a norma dell’articolo 6;
c) attuare nell’istituto dei tessuti i requisiti di cui agli articoli 7,
10, 11, 15, 16 e agli articoli da 18 a 24.
3. Gli istituti dei tessuti notificano all’autorità competente o
alle autorità competenti il nome del responsabile di cui al paragrafo
1. Se il responsabile è sostituito in modo temporaneo o
permanente, l’istituto dei tessuti fornisce immediatamente
all’autorità competente il nome del nuovo responsabile e la data
in cui ha assunto l’incarico.
Articolo 18
Personale
Il personale degli istituti dei tessuti che interviene direttamente
nelle attività connesse con l’approvvigionamento, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
tessuti e cellule possiede le qualifiche necessarie a svolgere tali
mansioni e riceve la formazione di cui all’articolo 28, lettera c).
Articolo 19
Ricevimento dei tessuti e delle cellule
1. Gli istituti dei tessuti assicurano che tutte le donazioni di
tessuti e cellule umani siano sottoposte a controlli conformemente
ai requisiti di cui all’articolo 28, lettera e), e che la selezione
e l’accettazione dei tessuti e delle cellule siano conformi
ai requisiti di cui all’articolo 28, lettera f).
2. Gli istituti dei tessuti assicurano la conformità dei tessuti
e delle cellule umani, e della documentazione relativa, ai requisiti
di cui all’articolo 28, lettera f).
7.4.2004 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 102/55
3. Gli istituti dei tessuti verificano e registrano la conformità
delle condizioni d’imballo dei tessuti e delle cellule umani ricevuti
ai requisiti di cui all’articolo 28, lettera f). I tessuti e le
cellule non conformi a tali disposizioni sono scartati.
4. L’accettazione o il rifiuto dei tessuti o delle cellule ricevuti
sono documentati.
5. Gli istituti dei tessuti assicurano la corretta e costante
identificazione dei tessuti e delle cellule umani. A ogni
consegna o partita di tessuti o cellule è attribuito un codice
d’identificazione, a norma dell’articolo 8.
6. I tessuti e le cellule sono tenuti in quarantena sino al
soddisfacimento dei requisiti relativi al controllo e all’informazione
del donatore, a norma dell’articolo 15.
Articolo 20
Lavorazione dei tessuti e delle cellule
1. Gli istituti dei tessuti includono nelle proprie procedure
operative standard ogni processo di lavorazione che incida sulla
qualità e la sicurezza, e assicurano lo svolgimento di tali
processi in condizioni controllate. Gli istituti dei tessuti assicurano
che il materiale utilizzato, l’ambiente di lavoro, nonché
l’organizzazione, il convalidamento e le condizioni di controllo
dei processi siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 28,
lettera h).
2. Qualunque modifica dei processi utilizzati nella preparazione
dei tessuti e delle cellule è parimenti conforme ai criteri
di cui al paragrafo 1.
3. Nelle proprie procedure operative standard gli istituti dei
tessuti adottano speciali disposizioni per la manipolazione dei
tessuti e delle cellule da scartare, al fine di impedire la contaminazione
di altri tessuti o cellule, dell’ambiente in cui avviene la
lavorazione o del personale.
Articolo 21
Condizioni di stoccaggio dei tessuti e delle cellule
1. Gli istituti dei tessuti assicurano che tutte le procedure
connesse con lo stoccaggio di tessuti e cellule siano documentate
dalle procedure operative standard e che le condizioni di
stoccaggio siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 28,
lettera h).
2. Gli istituti dei tessuti assicurano lo svolgimento di tutti i
processi di stoccaggio in condizioni controllate.
3. Gli istituti dei tessuti istituiscono e attuano procedure per
il controllo dei reparti di imballo e stoccaggio, al fine di prevenire
qualunque evento che possa compromettere la funzione o
l’integrità dei tessuti e delle cellule.
4. I tessuti o cellule lavorati non sono distribuiti fino a che
tutti i requisiti della presente direttiva non siano stati soddisfatti.
5. Gli Stati membri assicurano che gli istituti dei tessuti
dispongano di accordi e procedure intesi a garantire che, in
caso di cessazione dell’attività per qualsivoglia ragione, i tessuti
e le cellule stoccati siano trasferiti, secondo il consenso per essi
richiesto, ad altro istituto o istituti dei tessuti accreditati, designati,
autorizzati o titolari di licenza a norma dell’articolo 6,
fatta salva la legislazione degli Stati membri in materia di smaltimento
di tessuti o cellule donati.
Articolo 22
Etichettatura, documentazione e imballo
Gli istituti dei tessuti assicurano la conformità dell’etichettatura,
della documentazione e dell’imballo ai requisiti di cui all’articolo
28, lettera f).
Articolo 23
Trasporto e distribuzione
Gli istituti dei tessuti assicurano la qualità dei tessuti e delle
cellule durante la distribuzione. Le condizioni di distribuzione
sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 28, lettera h).
Articolo 24
Rapporti fra istituti dei tessuti e terzi
1. Gli istituti dei tessuti concludono un accordo scritto con
terzi ogniqualvolta vi sia un intervento esterno e tale attività
influisca sulla qualità e la sicurezza dei tessuti e delle cellule
lavorati in cooperazione con terzi, in particolare nei seguenti
casi:
a) qualora l’istituto dei tessuti affidi a terzi una fase della lavorazione
dei tessuti o cellule;
b) qualora i terzi forniscano beni e servizi aventi un’incidenza
sulla garanzia di qualità e di sicurezza dei tessuti o cellule,
inclusa la loro distribuzione;
c) qualora un istituto dei tessuti fornisca servizi a un istituto
dei tessuti non accreditato;
d) qualora un istituto dei tessuti distribuisca tessuti o cellule
lavorati da terzi.
2. Gli istituti dei tessuti valutano e selezionano i terzi in base
alla loro capacità di ottemperare alle norme della presente direttiva.
3. Gli istituti dei tessuti conservano un elenco completo
degli accordi di cui al paragrafo 1 che essi hanno concluso con
terzi.
4. Gli accordi conclusi fra un istituto dei tessuti e terzi specificano
le responsabilità che spettano ai terzi e le relative procedure
dettagliate.
5. Gli istituti dei tessuti forniscono copia degli accordi
conclusi con terzi su richiesta dell’autorità competente o delle
autorità competenti.
L 102/56 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.4.2004
CAPO V
SCAMBIO DI INFORMAZIONI, RELAZIONI E SANZIONI
Articolo 25
Codificazione delle informazioni
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per l’identificazione
dei tessuti e delle cellule umani al fine di garantirne la
completa rintracciabilità, a norma dell’articolo 8.
2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri,
elabora un unico sistema europeo di codificazione, al fine di
fornire informazioni sulle caratteristiche e proprietà fondamentali
dei tessuti e delle cellule.
Articolo 26
Relazioni
1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, anteriormente
al 7 aprile 2009, e successivamente ogni tre anni, una
relazione sulle attività svolte in riferimento alle disposizioni
della presente direttiva, comprendente un rendiconto delle
misure adottate in materia di ispezione e di controllo.
2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni le relazioni presentate dagli Stati membri
sull’esperienza acquisita nell’attuazione della presente direttiva.
3. Anteriormente al 7 aprile 2008, e successivamente ogni
tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni una relazione sull’attuazione dei requisiti della
presente direttiva, in particolare quelli relativi all’ispezione e al
controllo.
Articolo 27
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da comminare in
caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi
della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari
per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali
provvedimenti alla Commissione entro il 7 aprile 2006 e la
informano immediatamente circa eventuali modifiche successive.
CAPO VI
CONSULTAZIONE DEI COMITATI
Articolo 28
Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso scientifico
e tecnico
I seguenti requisiti tecnici e il loro adeguamento al progresso
scientifico e tecnico sono adottati secondo la procedura di cui
all’articolo 29, paragrafo 2:
a) requisiti per l’accreditamento, la designazione, l’autorizzazione
o la licenza degli istituti dei tessuti;
b) requisiti per l’approvvigionamento di tessuti o cellule
umani;
c) sistema di qualità, compresa la formazione;
d) criteri di selezione dei donatori di tessuti e/o cellule;
e) esami di laboratorio richiesti per i donatori;
f) procedure per l’approvvigionamento di cellule e/o tessuti e
ricevimento all’istituto dei tessuti;
g) requisiti per i procedimenti di preparazione di tessuti e
cellule;
h) lavorazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule;
i) requisiti per la distribuzione diretta al ricevente di tessuti e
cellule specifici.
Articolo 29
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 30
Consultazione di uno o più comitati scientifici
La Commissione, quando stabilisce o quando adegua al
progresso scientifico e tecnico i requisiti tecnici di cui all’articolo
28, può consultare il Comitato scientifico competente o i
comitati scientifici competenti.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 7 aprile 2006. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri possono decidere, per un anno a decorrere
dalla data di cui al paragrafo 1, primo comma, di non
applicare i requisiti della presente direttiva agli istituti dei
tessuti che prima dell’entrata in vigore della presente direttiva
erano soggetti a disposizioni nazionali.
7.4.2004 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 102/57
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni di diritto interno che essi hanno adottato o
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 32
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 33
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 31 marzo 2004.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente
D. ROCHE
L 102/58 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.4.2004
ALLEGATO
INFORMAZIONI DA FORNIRE SULLA DONAZIONE DI TESSUTI E/O DI CELLULE
A. DONATORI VIVENTI
1. La persona responsabile del processo di donazione garantisce che il donatore sia stato adeguatamente informato
almeno degli aspetti relativi al processo di donazione e approvvigionamento di cui al punto 3. Le informazioni
devono essere fornite prima dell’approvvigionamento.
2. Le informazioni devono essere fornite da una persona qualificata, capace di trasmetterle in modo chiaro e
adeguato, usando termini facilmente comprensibili per il donatore.
3. Dette informazioni devono comprendere: scopo e natura dell’approvvigionamento, sue conseguenze e rischi;
esami analitici, se effettuati; registrazione e protezione dei dati del donatore, riservatezza medica; scopo terapeutico
e potenziali benefici, nonché informazioni sulle salvaguardie applicabili volte a tutelare il donatore.
4. Al donatore deve essere comunicato che ha il diritto di ottenere i risultati confermati degli esami analitici e di ricevere
spiegazioni chiare in merito a tali risultati.
5. Devono inoltre essere fornite informazioni sulla necessità di richiedere il consenso, la certificazione e l’autorizzazione
previsti dalle normative affinché si possa procedere all’approvvigionamento di tessuti e/o cellule.
B. DONATORI DECEDUTI
1. Devono essere fornite tutte le informazioni ed essere stati ottenuti tutti i consensi e le autorizzazioni necessari in
conformità della legislazione vigente negli Stati membri.
2. I risultati confermati della valutazione del donatore devono essere comunicati e spiegati chiaramente alle persone
interessate in conformità della legislazione vigente negli Stati membri.