
L’Art. 52, norma i permessi previsti da particolari disposizioni di legge. Questo articolo, differisce dal corrispondente nel vecchio contratto, in quanto risolve l’annoso problema della fruizione dei permessi 104 a ore. Nel CCNL comparto sanità 2019-21, si stabilisce che i dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, , a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.