Trasparenza nelle fasi della donazione
Pubblicato il regolamento sui trapianti

2019-11-15T16:07:19+01:00 15 Novembre 2019|Regole|
di Emiliano Magistri

Un provvedimento che garantisca trasparenza e tracciabilità delle fasi della donazione, e conseguente sicurezza per i pazienti in attesa di trapianto. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento sul Sit (il Sistema informativo trapianti), previsto dalla legge sul silenzio-assenso alla donazione degli organi.

Il documento, che era stato firmato lo scorso agosto dall’allora ministro della Salute, Giulia Grillo, oltre a garantire lo svolgimento delle attività che governano la domanda e l’offerta di organi, a scopo di trapianto, tra gli organismi e le istituzioni competenti sul territorio nazionale, contiene anche misure relative al Rnd Pma (il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo). In più, rappresenta un modo per poter salvare vite umane, con un’attenta campagna di informazione rivolta ai cittadini che acquisiranno maggiore consapevolezza dell’importanza di dire sì all’espianto. Ma andiamo per ordine.

Il regolamento contribuisce a ribadire le funzioni del Sistema informativo trapianti, come fonte informatizzata della Rete nazionale. Come si legge, al Sit spetta “la registrazione delle dichiarazioni di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti successivamente alla morte; la registrazione del flusso dei dati sull’attività di donazione stessa, prelievo, trapianto e post trapianto di organi; la registrazione dell’attività di approvvigionamento, distribuzione, trapianto di tessuti e cellule; la registrazione dell’attività di donazione, prelievo, trapianto e post trapianto di cellule staminali emopoietiche”. E non solo.

Il Sit, con l’obiettivo di rendere operativo il Rnd Pma realizza le attività informatizzate necessarie a garantire non solo la registrazione dei donatori, ma anche la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore stesso al nato e viceversa. In più, attribuisce il “numero identificativo nazionale del donatore mediante la registrazione centralizzata dei dati anagrafici dei soggetti ammessi alla donazione e la sequenza d’identificazione della donazione; assicura, ai fini della qualità e della sicurezza, la tracciabilità dei percorsi di donazioni eterologhe di gameti fino all’utilizzo e viceversa, e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi e reazioni avversi gravi; esegue il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore per garantire il blocco delle donazioni al realizzarsi di limiti massimi, dove previsti dalla disciplina vigente”.

Scopo ulteriore del provvedimento è poi quello di definire un sistema che consenta alle strutture sanitarie di scambiare i dati richiesti con modalità informatica e secondo le recenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.