I permessi lavorativi e scolastici per donare

2018-04-09T12:41:39+02:00 23 Marzo 2018|Regole|

Donare sangue richiede tempo. E il tempo, si sa, al giorno d’oggi è in tutti i sensi denaro. Ma non molti di coloro che sono lontani dal mondo della raccolta del sangue sono a conoscenza del fatto che in realtà nel nostro paese donare non costa nulla, specie sei in termini scolastici o lavorativi. Specifiche disposizioni di legge (Legge n. 584 del 13 luglio 1967, art. 1 DM del 8 aprile 1968 – Legge n. 107 del 4 maggio 1990, art. 13) hanno infatti nel corso dei decenni riconosciuto l’alto valore sociale dell’atto del donare sangue, di fatto tutelando a pieno i diritti di tutti coloro che – donatori o studenti – intendano offrire il proprio contributo alla raccolta di sangue.

 

I permessi per chi studia

 

La legge riconosce a tutte le categorie di studenti di qualsiasi grado e istituzione (purché abbiano raggiunto la maggiore età) il diritto di poter donare sangue ed emocomponenti. Al fine di ottenere un permesso giustificato è necessario presentare un apposito modulo (reperibile facilmente online) all’istituzione scolastica/universitaria nel quale vengono specificati tempi e modi della donazione. A sua volta l’istituzione provvederà ad accordare un permesso giornaliero, e il solo obbligo in capo allo studente sarà quello di presentare il certificato rilasciato dal medico a seguito della donazione. Il permesso sarà ritenuto ugualmente valido anche nel caso in cui il donatore dovesse essere ritenuto inadatto al prelievo, limitatamente alle ore necessarie all’accertamento dell’inidoneità. Va infine precisato che il Dirigente scolastico non ha nessuna discrezionalità nel concedere il permesso.

 

I permessi per chi lavora

 

La norma di legge stabilisce infatti che tutti i lavoratori dipendenti con qualsiasi qualifica e appartenenti a tutti i settori lavorativi – compresi gli apprendisti – hanno diritto a permessi giornalieri finalizzati alla donazione del sangue. Il lavoratore dipendente in permesso beneficia di una giornata di riposo con normale retribuzione e pienamente valida ai fini pensionistici, della maturazione di tredicesima e del TFR. Per ottenerla basta fornire previa comunicazione al datore di lavoro tramite un modulo reperibile molto semplicemente online. All’atto della donazione, infine, il medico responsabile del prelievo fornirà un apposito referto attestante l’avvenuta donazione. Come ovvio la legge non tutela lavoratori autonomi e liberi professionisti, dato l’ampia capacità di autogestirsi in termini di orari e impegni.

 

Ciò che in molti ignorano è che per effetto del D.M 18/11/2015 la legge tutela il dipendente anche nel caso in cui si assenti dal lavoro per donare il sangue ma risulti inidoneo alla donazione, tuttavia limitatamente alle sole ore necessarie all’accertamento della sua inidoneità a donare.

 

Un grave vuoto normativo

 

Allo stato attuale nella legislazione italiana sussiste un grave vulnus normativo, che esclude dalle categorie di lavoratori beneficiari di permesso per la donazione del sangue, quelle dei precari e dei lavoratori con contratti atipici o temporanei. Come è noto negli ultimi anni il mercato del lavoro in Italia è stato segnato dal crescente proliferare di contratti atipici o a tempo, al punto che da pura eccezione – specie nelle fasce di età più giovani della popolazione – questo tipo di piattaforme si sono fatte regola pressoché ineludibile. A tali categorie – per dimenticanza o forse voluta omissione del legislatore – la norma non concede tutela nel caso in cui intendano assentarsi per donare il sangue. Un vuoto o, meglio, un vulnus normativo al quale presto o tardi, visto il progressivo diffondersi di contratti atipici, occorrerà in qualche modo porre rimedio.